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L'Avvocato Staurenghi è iscritta dal
2011 nell'elenco dei Legali che offrono assistenza col gratuito
patrocinio in ambito penale presso il Tribunale di Brescia.
Chi desidera approfondire l'argomento può trovare di seguito tutte
le informazioni necessarie.
Soggetti che possono esser ammessi al
patrocinio: Possono essere ammessi al
patrocinio a spese dello Stato coloro i quali godono di un reddito
imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16 (art. 76
comma 1 d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 e decreto ministeriale del
29.12.05). Se l'interessato convive con il coniuge o
con altri famigliari, il reddito è costituito dalla somma dei
redditi conseguiti, nel medesimo periodo, da ogni componente della
famiglia, compreso l'istante. Per quanto attiene la ammissione al
patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale, i limiti di
reddito sono elevati di €1.032,91 per ognuno dei famigliari
conviventi. (art. 76 comma 2 d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002).
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto
anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche (irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. (art. 76
comma 3 d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002). Si tiene
conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa
diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi
del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti
il nucleo famigliare con lui conviventi. (art. 76 comma 4 d.p.r. n.
115 del 30 maggio 2002). Per i redditi prodotti
all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea deve corredare l'istanza con una certificazione
dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di
quanto in essa indicato. (art. 79 comma 2 d.p.r. n. 115 del 30
maggio 2002).
Equiparazione
del cittadino straniero: Possono essere
ammessi al patrocinio a spese dello Stato lo straniero, purché
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del
sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare,
l'apolide, nonché enti o associazioni che non perseguano scopi di
lucro e non esercitino attività economica. (art. 119 d.p.r. n. 115
del 30 maggio 2002).
Sanzioni: Chiunque, al fine
di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio formula l'istanza
corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione,
attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle
condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da €309,87 a €1.549,37. La pena è
aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento
dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con
efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle
somme corrisposte dallo Stato. (art. 125 comma 1 d.p.r. n. 115 del
30 maggio 2002).
Le pene previste al comma 1 si applicano nei
confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni
di cui all'art. 79 comma 1, lettera d, ossia l'impegno a comunicare,
fino a che il processo non sia definito le variazioni rilevanti dei
limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30
giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di
presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione
di variazione.
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